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STATUTO DI ARCI CASERTA, ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PREMESSA
Arci Caserta
è una associazione di promozione sociale che fonda le sue radici nella storia
del mutualismo e del solidarismo italiano e rappresenta la continuità storica e
politica con l'Arci fondata a Firenze il 26 maggio1957.
Arci Caserta
si riconosce nei valori democratici nati dalla lotta di liberazione contro il
nazifascismo, valori che trovano piena affermazione nella Costituzione
repubblicana. Arci Caserta si richiama, inoltre, alla Dichiarazione Universale
dei Diritti dell'Uomo ed alla Convenzione dei Diritti del Fanciullo dell'Onu ed
opera in contesti locali, nazionali e internazionali per l'affermazione degli
stessi; partecipa alla costruzione dell'Europa delle cittadine e dei cittadini.
TITOLO I - definizione e finalità Art. 1 Arci Caserta è il livello territoriale di Arci Nazionale ed è un'associazione di promozione sociale ai sensi della L. 383/2000 autonoma e pluralista, soggetto attivo e integrante del sistema di terzo settore italiano e internazionale, che si configura come rete integrata di persone, valori e luoghi di cittadinanza attiva che promuove cultura, socialità e solidarietà. Arci Caserta sostiene e tutela l'autorganizzazione dei cittadini in quanto pratica fondamentale di democrazia e concreta risposta ai bisogni delle comunità. L'Associazione sostiene l'idea di uno stato sociale che sappia valorizzare la partecipazione dei cittadini, il principio di sussidiarietà inteso come condivisione delle responsabilità, il ruolo dell'associazionismo di promozione sociale e del terzo settore. Arci Caserta, in quanto forma di autorganizzazione dei cittadini, esprime in pieno la propria autonoma soggettività politica interloquendo direttamente, in forza del suo agire sociale, con tutti gli altri soggetti della società.
L'Associazione
non persegue fini di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche
indiretta di utili o di avanzi di gestione. Art. 2 Arci Caserta è impegnata perché ovunque la libertà di associazione, la prima libertà costitutiva di un processo democratico, sia salvaguardata e garantita.
La
tutela, la salvaguardia, la valorizzazione del proprio patrimonio associativo
sono l'elemento fondante di Arci Caserta. In questo senso, l'Associazione è
impegnata per la più ampia affermazione dei valori associativi, per la tutela
su tutto il territorio delle proprie associazioni affiliate, per lo sviluppo di
nuovo associazionismo. Arci Caserta riconosce pari dignità ed autonomia
economica, organizzativa e statutaria alle organizzazioni aderenti regolarmente
costituite in pieno spirito federale. Art. 3 Sono campi prioritari di iniziativa dell'Associazione: a) la crescita del benessere delle persone attraverso attività di promozione culturale diffusa, operando tramite tutte le forme artistiche ed espressive, promuovendo luoghi e spazi per la creazione e la fruizione culturale; b) la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà e di cittadinanza; c) l'educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza attiva; d) la promozione e la pratica delle forme di servizio civile previste dalla legislazione nazionale e da quelle regionali, e l'azione politica per la riduzione delle spese militari; e) la valorizzazione e lo sviluppo delle aggregazioni e dei linguaggi giovanili, come forma specifica di associazionismo giovanile; f) la tutela dei diritti dei minori che, fondata sul pieno riconoscimento della loro cittadinanza, deve costituire l'elemento principale per dare sostegno alla loro soggettività positiva, riconoscendo gli opportuni spazi di vita e adeguati strumenti di partecipazione; g) l'attenzione verso le problematiche che riguardano gli anziani e il rapporto tra le generazioni; h) l'ampliamento dei luoghi e delle occasioni ludiche, sportive, ricreative e di socialità; i) la cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose e di genere, della tutela delle minoranze linguistiche nonché delle libertà di orientamento sessuale e di una libera cultura antiproibizionista, favorendo la progettazione di percorsi individuali di crescita nel pieno rispetto del diritto di ogni singolo individuo alla propria autodeterminazione. l'Associazione individua nella filosofia della riduzione del danno il metodo di intervento più adatto ad affrontare situazioni di disagio ed emarginazione; j) lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta all'esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza, al disagio, all'emarginazione, alla solitudine; k) la promozione di una società aperta e multiculturale, che individui nell'immigrazione e nell'intercultura una risorsa per la comunità; l) l'impegno per l'affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista e della ricerca della soluzione non violenta dei conflitti; m) l'affermazione della cultura della legalità e la lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate e agli abusi di potere; l'impegno per un movimento di cittadinanza mondiale per l'affermazione della giustizia sociale fra i nord e i sud del mondo e l'affermazione dei diritti umani in ogni luogo; n) la difesa e l'innovazione dello stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale e dei soggetti non profit; o) la promozione di politiche di difesa e di sostegno delle persone diversamente abili; p) la realizzazione di una società eco-compatibile che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente un architrave del proprio modello di sviluppo; q) l'impegno per la difesa della dignità degli animali, contro ogni forma di violenza esercitata nei loro confronti, dal fenomeno dell'abbandono alle pratiche della vivisezione e dei combattimenti, e per l'attuazione di attività di ricovero e iniziative per l'affidamento e l'adozione; r) la promozione della finanza etica, dell'educazione al consumo critico, della tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti; s) la promozione del turismo sociale come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone ed i territori in cui vivono, a cominciare dall'attivazione di gemellaggi, scambi internazionali e di turismo consapevole. In generale tutti i campi in cui si manifestino esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui ci si possa impegnare contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine ed esclusione sociale, sono settori di intervento della Associazione. Sono inoltre attività di rilievo dell'Associazione: t) l'individuazione di luoghi e spazi associativi che possano favorire l'autorganizzazione dei cittadini sviluppando politiche di stimolo verso gli enti e le istituzioni; u) la salvaguardia, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, ambientale, paesaggistico e dei beni culturali; v) la promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio w) gli ambiti di lavoro e progettazione partecipata previsti dalla legislazione in materia di programmazione territoriale delle politiche sociali; x) la comunicazione, l'informazione, l'editoria, l'emittenza radiotelevisiva, le attività radioamatoriali, le nuove tecnologie e la comunicazione telematica; y) le attività educative e formative anche a carattere professionale; z) le attività di informazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado; aa) le attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, d'animazione, d'informazione e di crescita civile, organizzate in proprio ma anche all'interno delle strutture educative e scolastiche, in collaborazione con associazioni ed altri enti; bb) le attività di cooperazione, cooperazione decentrata, solidarietà internazionale e di educazione allo sviluppo; cc) l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, nonché la gestione diretta di servizi e/o strutture ricettive quali ostelli, camping e case per ferie, il tutto riservato ai propri soci ai sensi della vigente Legge quadro nazionale sul turismo;
dd) la
promozione dell'apprendimento e dell'utilizzo di tutte le tecnologie
multimediali legate ai sistemi innovativi di ricerca, informazione e
comunicazione come pratica corrente all'interno del proprio sistema
associativo.
Art. 4 Possono aderire ad Arci Caserta associazioni e cittadini che si riconoscono ed accettano le regole dello Statuto nelle sue varie articolazioni; sono condizioni per l'adesione l'acquisizione del certificato di adesione e l'adozione della tessera nazionale dell'Associazione quale propria tessera sociale. Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art.7 non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
L'adesione
di una associazione aderente è deliberata dall'assemblea dei soci della
associazione medesima; l'accettazione è deliberata dall'organismo dirigente del
Comitato Territoriale. Art. 5 Le associazioni aderenti sono i principali soggetti dell'iniziativa associativa e politica di Arci Caserta. La loro adesione é subordinata all'esistenza nel proprio statuto di quelle norme o principi inderogabili che sono il fondamento sia etico che giuridico di Arci, quali: l'assenza di fini di lucro; i principi di democrazia, partecipazione e collegialità; la trasparenza amministrativa; la titolarità di diritti sostanziali per tutti gli associati.
Le
associazioni aderenti sono anche il principale luogo della complessità di
iniziativa ed espressione dell'Associazione. Art. 6
Gli
associati hanno diritto a:
concorrere
all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse
dall'Associazione;
approvare
il Bilancio preventivo ed il Rendiconto gestionale, delle diverse articolazioni
dell'Associazione;
eleggere
gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere eletti negli
stessi.
Gli
associati sono tenuti a:
-
osservare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organismi dirigenti;
-
versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi
dirigenti;
-
rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli
organismi di garanzia dell'associazione.
La
quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a
sostegno economico dell'associazione, non costituisce pertanto in alcun modo
titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso
rimborsabile o trasmissibile. Art. 7 Salvo diritto di recesso, la decadenza di soci e associazioni aderenti avviene: - in caso di decesso del socio o di scioglimento dell'associazione; - per il mancato rinnovo della quota di adesione o del pagamento della quota associativa; - per rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o dell'adesione da parte degli organismi dirigenti preposti a tal compito; - per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.
TITOLO III - il sistema istituzionale
Arci
Caserta promuove il federalismo solidale e il decentramento dei poteri
all'interno dell'Associazione; favorisce e valorizza tutte le identità che
traggono origine dalle specifiche peculiarità territoriali, nel quadro di
una effettiva partecipazione diffusa alla costruzione di un associazionismo
nazionale. Art. 9
Il
sistema associativo di Arci Caserta, che ha a suo fondamento l'insieme delle
associazioni aderenti, luoghi primari dell'agire associativo, si articola nei
seguenti livelli: - Associazioni locali - Soci individuali Art. 10 Il Comitato Territoriale, di norma provinciale, si costituisce come il principale livello del coordinamento e della sintesi politica ed organizzativa dell'associazione nel territorio; valorizza l'insediamento associativo, dotandosi delle opportune strutture operative, e promuove la costituzione di nuove basi associative. Rappresenta l'associazione nei confronti di enti locali, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito territoriale. In virtù delle funzioni di articolazione nazionale, assume le relative responsabilità di controllo e di indirizzo verso i soci individuali e collettivi; in particolare, per quanto riguarda le associazioni aderenti, il comitato territoriale controlla il rispetto dei principi statutari e la corretta gestione e conduzione della vita associativa. In caso di gravi violazioni dei principi statutari e/o delle normative vigenti, o di comportamenti comunque lesivi dell'integrità dell'associazione da parte di una associazione aderente, il Comitato Territoriale può, a seguito di tentativi infruttuosi di ripristinare la legittimità, richiedere al Presidente di detta associazione la convocazione di una assemblea straordinaria. A fronte di un persistente rifiuto e al permanere delle condizioni suddette, il Presidente del comitato territoriale può procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, dandone informazione al Collegio dei garanti e al livello organizzativo sovraordinato. Le attività promosse dal Comitato di norma si svolgono nel territorio di sua giurisdizione. La possibilità di operare in ambiti territoriali diversi è subordinata all'accordo con i Comitati competenti per quei territori. Ogni Comitato ha altresì compito di verificare che a questo comportamento si conformino anche le associazioni aderenti e, per quanto possibile, gli eventuali soggetti da esso partecipati.
Agli
eventuali aspiranti soci che intendano associarsi direttamente presso il
Comitato partecipando a attività, iniziative, campagne, etc, deve essere
garantito, con forme e procedure adeguate, l'accesso alla partecipazione
e ai diritti democratici che sono patrimonio di tutti gli associati, in accordo
con i principi istituzionali dell'Associazione e in armonia con la legislazione
vigente. La regolamentazione di tali forme e procedure è demandata al Comitato
sulla base delle loro peculiari caratteristiche e specificità. Art. 11 Gli organismi di direzione provinciale, nelle loro diverse specifiche funzioni, hanno il compito di attuare le scelte strategiche e il governo dell'associazione nella sua dimensione provinciale. Attraverso la realizzazione di specifiche iniziative e dotandosi degli adeguati strumenti operativi promuovono lo sviluppo e il consolidamento dell'Associazione nel territorio, riferendosi ad un principio di sussidiarietà.
Gli
organismi di direzione provinciale rappresentano Arci Caserta nei confronti
delle istituzioni e delle organizzazioni politiche e sociali provinciali. Art. 12
Le
Associazioni locali, pur configurandosi come livelli di coordinamento
dell'Associazione provinciale, devono essere dotati di atto costitutivo e di
statuto autonomi. Tali statuti devono recepire le previsioni statutarie espresse
dallo Statuto provinciali relativamente ai titoli I, II, III (dall'Art. 8
all'Art. 12), IV, V e devono essere inviati al Collegio dei Garanti della
struttura organizzativa sovraordinata, il quale esprime parere di legittimità e
congruità statutarie. Art. 13 Sono organismi di direzione di Arci Caserta: il Congresso Provinciale; il Consiglio Provinciale; il Presidente Provinciale;
la
Presidenza Provinciale Art. 14 Il Congresso Provinciale si svolge di norma ogni 4 anni, nelle forme stabilite dal Consiglio Provinciale; esso ha il compito di: discutere ed approvare il programma generale dell'Associazione; discutere ed approvare le proposte di modifica dello Statuto provinciale; eleggere il Collegio Provinciale dei Garanti; eleggere il Collegio Provinciale dei Revisori dei conti; eleggere il Consiglio Provinciale; eleggere il Presidente Provinciale; eleggere il Vice Presidente Provinciale; fissare i criteri di composizione del Consiglio Provinciale; Il Congresso provinciale può anche svolgersi in forma straordinaria; in tal caso esso viene svolto entro tre mesi dalla richiesta motivata della maggioranza dei componenti del Consiglio Provinciale o dai Consigli Direttivi di Comitati Territoriali che rappresentino almeno un terzo dei soci Provinciali; in ogni caso è il Consiglio Provinciale a stabilirne le norme di svolgimento.
Il Congresso Provinciale straordinario
delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione. Art. 15 Il Consiglio Provinciale è il massimo organo di indirizzo e rappresentanza dell'Associazione tra un Congresso e l'altro. E' eletto dal Congresso secondo criteri di composizione stabiliti in quella sede. Esso ha il compito di: applicare le decisioni congressuali; discutere ed approvare il Bilancio Preventivo e il rendiconto economico e finanziario (o l'eventuale bilancio consuntivo) nonché eventuali variazioni di bilancio; - discutere e approvare il programma annuale di attività presentato dalla Presidenza; - discutere ed approvare il piano di Tesseramento sociale annuale presentato dalla Presidenza; - eleggere la Presidenza Provinciale; convocare periodicamente l'Assemblea Provinciale dei Circoli su specifiche tematiche; convocare il congresso ordinario o straordinario, stabilendone le norme e licenziandone i materiali preparatori; deliberare, su proposta del Collegio dei Garanti, i provvedimenti di commissaria mento delle associazioni aderenti Il Consiglio Provinciale può cooptare nuovi componenti nella misura non superiore al 10% in aumento e fino ad un quarto in sostituzione di dimissionari o decaduti. Nel caso in cui il Collegio dei Sindaci Revisori e/o il Collegio dei Garanti, prima della naturale scadenza congressuale, esauriscano le proprie possibilità di surroga di componenti decaduti, al Consiglio Provinciale è conferita la facoltà di provvedere, in via straordinaria, ad ulteriore surroga; fermi restando i criteri di nomina di cui agli artt. 19 e 20. Al Consiglio Provinciale è altresì conferita la facoltà di intervenire sugli opportuni articoli statutari per il recepimento di obblighi inderogabili derivanti da intervenute norme di legge. Il Consiglio Provinciale si riunisce almeno 2 volte l'anno; può essere convocato anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti. Il Consiglio Provinciale può sfiduciare a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Presidente Provinciale. In questo caso il Consiglio Provinciale convoca il Congresso Straordinario che dovrà svolgersi entro tre mesi dall'atto di sfiducia con all'ordine del giorno il rinnovo di tutti gli organismi dirigenti. In caso di dimissioni del Presidente Provinciale il Consiglio Provinciale convocherà il Congresso Straordinario secondo le modalità previste dall'art. 14.
In
ambedue i casi i poteri di ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza
sono conferiti al Vice Presidente Provinciale. Art. 16 Il Presidente provinciale è eletto dal Congresso secondo criteri stabiliti in quella sede. Il Presidente Provinciale rappresenta ed esprime l'unità dell'Associazione e ne esercita il coordinamento politico ed organizzativo. Convoca e presiede il Consiglio Provinciale; convoca e presiede la Presidenza provinciale che è eletta dal Congresso. E’ membro di diritto del Consiglio Provinciale e della Presidenza Provinciale. Al Presidente spetta la firma sociale; detiene la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta anche in giudizio e verso i terzi.
Il
Presidente non può svolgere la sua funzione per più di due mandati congressuali
consecutivi. Art. 17
Il
Vice Presidente provinciale è eletto
dal Congresso Provinciale secondo i criteri stabiliti in quella sede.
Il
Vice Presidente coadiuva il Presidente nella gestione politica ed organizzativa
dell’Associazione.
In
caso di prolungata assenza o impedimento del Presidente, i poteri di ordinaria
amministrazione e la legale rappresentanza sono conferiti al Vice Presidente,
che provvederà, entro e non oltre trenta giorni, alla convocazione del
Consiglio Provinciale per nominare un legale rappresentante pro-tempore.suo
interno. Art. 18 La Presidenza Provinciale è eletta dal Consiglio Provinciale. Assicura il governo dell'Associazione, coadiuvando il Presidente nella gestione politica e organizzativa anche attraverso la costituzione di dipartimenti e/o uffici, come pure attraverso l'attribuzione di deleghe e/o incarichi specifici ratificati dal Consiglio Provinciale che ha competenza di verifica e valutazione dei medesimi. La Presidenza è convocata dal Presidente secondo un calendario definito al suo interno e con ordini del giorno di norma definiti nella riunione precedente per la successiva. Alla Presidenza sono inoltre attribuiti tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione, in particolare di: - decidere la partecipazione ad imprese o l'adesione ad organizzazioni o patti sindacali; - obbligare cambiariamente l'Associazione; - discute e presenta al Consiglio Provinciale il piano Tesseramento e il programma annuale delle attività - concedere garanzie personali o reali (o la loro cancellazione, postergazione e surrogazione); - compiere presso gli Istituti di credito qualsiasi operazione bancaria anche allo scoperto, richiedere ed utilizzare fidi; - transigere e compromettere in arbitrii anche amichevoli e compositori; - autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso uffici pubblici e privati; - promuovere giudizi avanti a tutte le giurisdizioni, resistere alle liti, transigere, nominare avvocati. Occorrerà invece la preventiva autorizzazione del Consiglio Provinciale per: - acquistare, vendere e permutare beni immobili; - assumere mutui e finanziamenti a medio e lungo termine.
La
Presidenza può delegare a singoli componenti i propri poteri per singoli atti o
serie di atti, fissandone limiti e durata. TITOLO IV - gli organi di garanzia e controllo Art. 19 Sono organismi di garanzia e controllo: il collegio dei garanti; il collegio dei revisori dei conti. Art. 20 Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna; è presente in ogni livello organizzativo dell'Associazione e viene eletto nei rispettivi Congressi; esso ha il compito di: interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione; emettere pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti; verificare la conformità degli statuti dei circoli, come da art. 12; dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti irrogando, ove nel caso, le sanzioni previste; dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti. L'iniziativa del collegio dei garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte ovvero per propria autonoma iniziativa. Il Collegio dei Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 gg. dalla richiesta, e comunque contemporaneamente all'inizio dell'istruttoria. Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive salvo il caso di ricorso in appello, così come previsto da apposito Regolamento. Nel caso di controversie tra organismi dirigenti, l'ambito di giurisdizione del collegio dei garanti è relativo alle questioni o alle controversie che sorgono nel livello organizzativo immediatamente sottordinato. Il Collegio Provinciale dei Garanti è formato da tre componenti effettivi e due supplenti; i componenti sono eletti tra i soci che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza specifica in campo associativo e/o siano dotati di adeguata competenza in campo giuridico, non facenti parte di organismi direttivi di pari livello: essi eleggono al loro interno un Presidente. Il Collegio Provinciale dei Garanti, oltre che agire nell'ambito proprio di competenza, assume anche le funzioni di organo di appello nei giudizi resi dai collegi dei garanti dei livelli sottordinati. I componenti del Collegio Provinciale dei garanti hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Provinciale. In materia di rispetto degli adempimenti istituzionali e delle regole democratiche, il Collegio Provinciale dei garanti si attiva autonomamente ed obbligatoriamente producendo una relazione periodica al Consiglio Provinciale. Il Collegio Provinciale dei Garanti elabora un proprio regolamento che viene portato all'approvazione del Consiglio Provinciale. Al Collegio Provinciale dei Garanti deve essere inviata entro 15 gg dall'approvazione copia dei bilanci e dei verbali di seduta degli Organismi dirigenti provinciali. Art. 21 Il collegio dei revisori dei conti è organo di controllo amministrativo, presente in ogni livello organizzativo dell'associazione ed è eletto nei rispettivi congressi; Ha il compito di: esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale; controllare l'andamento amministrativo dell'associazione; controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture. Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti scelti fra i soci non componenti di organismi dirigenti di pari livello e che siano dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile: il Collegio elegge al proprio interno un Presidente. Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti ha diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Provinciale al quale presenta annualmente una relazione scritta sul bilancio consuntivo. TITOLO V - la democrazia e la partecipazione Art. 22 I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa di Arci Caserta sono: l'uguaglianza di diritti tra tutti i soci; il loro diritto alle garanzie democratiche; l'adozione di strumenti democratici di governo; la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità. Arci Caserta adotta il principio generale che a nessun livello soggetti collettivi abbiano in un organismo una rappresentanza corrispondente alla maggioranza assoluta del medesimo. Art. 23 In armonia con i princìpi esposti nel precedente art. 21, la convocazione degli organismi deve avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei componenti, e che verranno più precisamente definiti nel previsto Regolamento. Di norma le decisioni degli organismi dirigenti sono valide a maggioranza semplice dei presenti; è richiesta una maggioranza qualificata della metà più uno dei componenti effettivamente in carica nei casi di: approvazione dei bilanci e loro variazioni; elezione degli organismi dirigenti; approvazione del programma e delle norme di tesseramento; adozione di provvedimenti di commissariamento; approvazione delle norme di convocazione dei congressi ordinari o straordinari. Il voto è personale e non sono ammesse deleghe. Le delibere degli organismi, e in ogni caso tutti gli atti di particolare rilevanza, devono essere trasmessi, o comunque resi accessibili, ai componenti l'organismo e di essi deve esser data adeguata informazione al corpo sociale. Devono inoltre venire conservati e restare a disposizione degli aventi diritto per la consultazione. Art. 24 Ogni organismo di direzione deve provvedere entro 4 mesi dall'insediamento, pena la sua decadenza, a dotarsi di un apposito regolamento che determini le modalità di funzionamento dell'organismo dirigente medesimo ed in particolare le norme di decadenza dei suoi componenti. Art. 25 In caso di gravi violazioni delle norme statutarie commesse da un organismo dirigente, il Presidente Provinciale, su proposta del Collegio Provinciale dei Garanti, e solo in presenza dei requisiti di urgenza del provvedimento, può disporre la decadenza immediata di tali organismi e predisporre l'invio di un commissario con il compito di adottare le misure atte a ristabilire nel più breve tempo possibile le condizioni di normale agibilità democratica. Tale decisione, comunque, deve essere ratificata, con un'apposita delibera, dal primo Consiglio Provinciale convocato TITOLO VI - patrimonio, risorse, amministrazione Art. 26 Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali. Esso è costituito da: beni mobili ed immobili di proprietà della stessa; eccedenze degli esercizi annuali; erogazioni liberali, donazioni, lasciti; partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi. Art. 27 Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono: le quote annuali di adesione e tesseramento dei soci e delle associazioni aderenti; i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio; i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti; i contributi pubblici e privati; ogni altra entrata diversa non sopra specificata. Art. 28 L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Bilancio Preventivo deve essere discusso ed approvato entro l'inizio dell'Esercizio a cui si riferisce; il rendiconto economico e finanziario, o il bilancio consuntivo, deve essere approvato dal Consiglio Provinciale entro 4 mesi dal termine dell'esercizio a cui fa riferimento. Può essere prevista ulteriore deroga in caso di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonchè la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio. Il Consiglio Provinciale può approvare piani pluriennali di investimento. Art. 29 L'Associazione si dota di un Regolamento Amministrativo. Art. 30 Ogni livello organizzativo dell'Associazione risponde esclusivamente delle obbligazioni da esso direttamente contratte. TITOLO VII - norme finali e transitorie Art. 31 Lo scioglimento di Arci Caserta può essere deliberato, con la maggioranza dei 3/5 degli aventi diritto, solo da un Congresso Provinciale appositamente convocato. In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sarà devoluto ad Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di interesse generale analoghe a quelle dell'Arci, e comunque di utilità sociale, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal D.Lgs.460/97. Art. 32 Tutti i soci individuali e collettivi di ARCI Caserta aderiscono contestualmente alla Federazione Arci acquisendone tutti i diritti, ivi compresi quelli elettorali attivi e passivi, così come previsto nello Statuto della Federazione medesima. In virtù di questa appartenenza, le Associazioni aderenti a Arci beneficiano degli effetti del riconoscimento del carattere assistenziale delle finalità perseguite concesso ad Arci dal Ministero dell'Interni con Decreto del 2/8/67. Art. 33 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia.
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